COVID-19 e Stato di Diritto: Italia e Ungheria a Confronto

COVID-19 e Stato di Diritto:  Italia e Ungheria a Confronto
Il Primo Ministro ungherese Viktor Mihály Orbán (sx) ed il Primo Ministro italiano Giuseppe Conte (dx) durante un incontro bilaterale nel 2019. Fonte: Governo Italiano

Nel contesto della crisi sanitaria da COVID-19, l’opposizione ha accusato il Governo Conte di non aver coinvolto il Parlamento nell’emanazione dei numerosi DPCM adottati da Palazzo Chigi. In particolare, Giorgia Meloni ha accusato il Presidente del Consiglio di aver sospeso, in questo modo, la Costituzione.

Si tratta di un’accusa importante: un Governo con maggiori poteri, seppure resi necessari dallo stato di emergenza dovuto all’epidemia, rischia di diventare un Governo pericoloso, se tali poteri non risultano circoscritti entro precisi limiti.

Vale allora la pena analizzare brevemente la disciplina dello stato di emergenza all’interno dell’ordinamento Italiano. Lo stato di emergenza non è menzionato direttamente dalla nostra Costituzione, che al più fa riferimento allo ‘stato di guerra’ ex art. 78 Cost. come presupposto per conferire al Governo i poteri necessari per farvi fronte.

Lo stato di emergenza è invece stato disciplinato con la legge 225/1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Per dichiarare lo stato di emergenza, è necessario:

  1. un presupposto fattuale: in questo caso, la dichiarazione dell’emergenza sanitaria da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
  1. un atto di proclamazione: dichiarato il 31 gennaio 2020, è a partire da quella data che il Governo ha la possibilità di adottare le misure necessarie per affrontare l’epidemia. Come sottolinea la Corte Costituzionale, l’organo istituzionale al quale è domandata la gestione dello stato di emergenza è proprio il Governo. Il coinvolgimento del Parlamento, di fatto, è avvenuto anteriormente, nel momento dell’approvazione dei decreti legge che hanno conferito all’Esecutivo il potere di adottare le misure attuative necessarie;
  1. il rispetto dello Stato di diritto: una volta dichiarato lo stato di emergenza, limitazioni alle libertà dei cittadini sono costituzionalmente ammesse purché siano in linea con lo Stato di diritto. Ciò postula che le misure adottate siano proporzionate e strumentalmente funzionali alla risposta dell’Esecutivo all’emergenza. Questo potere trova esplicita copertura istituzionale all’art. 16 Cost. primo comma, che disciplina la libertà di movimento:

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.“;

  1. un limite temporale prestabilito: lo stato di emergenza infatti non può superare i 180 giorni, ed è ulteriormente prorogabile per altri 180 giorni.

Vista la disciplina, conviene sottolineare come ci troviamo di fronte a poteri tutt’altro che ‘assoluti’: l’autorità competente può adottare misure restrittive delle libertà dei cittadini solamente in quanto strettamente funzionali al contenimento dell’epidemia. Inoltre, solamente il riconoscimento di tale potere a tempo indeterminato e un suo utilizzo al di fuori di tale scopo ne determinerebbe l’illegittimità: con questi limiti, invece, si garantisce il paese contro un colpo di stato.

Simili limiti sembrano mancare invece, tra gli altri paesi, in Ungheria.

Il 30 marzo scorso, il Parlamento Ungherese ha approvato una legge con cui conferisce all’Esecutivo di Viktor Orbán di governare per decreti a tempo indeterminato e senza possibilità per il Parlamento stesso di effettuare controlli su quanto deciso.

COVID-19 e Stato di Diritto:  Italia e Ungheria a Confronto
Il PM ungherese Orbàn durante una sessione straordinaria del Parlamento durante l’epidemia COVID. Fonte: Il Fatto Quotidiano

La legge prevede inoltre che chiunque violi le misure predisposte al contenimento del virus, o diffonda informazioni false o distorte sul virus o sulle misure per contrastarlo potrà subire una condanna fino a 5 anni di carcere. Tali misure appaiono sproporzionate dal punto di vista della pena e poco strumentali rispetto alle finalità di contenimento dell’epidemia: risultano, invece, particolarmente utili per mettere a tacere dissensi e critiche rispetto alle decisioni del Governo.

Questa legge è stata fortemente criticata dalle opposizioni e vista con timore dalle istituzioni europee e le organizzazioni internazionali. La Segretaria Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić ha indirizzato una lettera al Primo Ministro Orbán, sottolineando come le misure emergenziali debbano essere in linea con gli standard internazionali previsti per la protezione dei diritti umani.

Difatti, uno stato di emergenza ‘incontrollato’ non sarebbe in grado di garantire una protezione dei diritti dei cittadini contro eventuali abusi di potere. Inoltre, il dibattito in Parlamento e sui media così come l’accesso a documenti ufficiali figurano quali elementi essenziali di ogni ordinamento democratico, al fine di assicurare fiducia e sicurezza all’interno della società in situazioni delicate come la crisi da COVID-19.

Dopo più due mesi, proprio martedì 16 giugno il Parlamento Ungherese ha revocato lo stato di emergenza che conferiva a Orbán pieni poteri. Tuttavia, si è lasciata la possibilità al Primo Ministro di dichiarare un nuovo ‘stato di pericolo’ in vista di una seconda ondata dell’epidemia. In tal caso, il suo Esecutivo potrebbe ancora una volta legiferare per decreto.

Secondo organizzazioni non governative come Amnesty International Ungheria, questa legge non toglie nessun potere di fatto a Orbán, che potrà continuare ad emettere nuovi decreti senza però, questa volta, doversi basare su uno stato di emergenza dichiarato dal Parlamento. Durante l’epidemia, l’Esecutivo Orbán ha adottato più di 100 decreti, molti dei quali non difficilmente risultano strumentali al contenimento dell’epidemia: tra tutti, il decreto che vieta il cambio legale di sesso per le persone transgender, limitando il diritto all’identità di genere.

In conclusione, le libertà fondamentali, specie in situazioni di emergenza, possono essere limitate legittimamente in ragione di un interesse collettivo superiore, come la sanità pubblica e la sicurezza. Nel momento in cui i diritti umani vengono sacrificati senza una ragione che sia strumentale alla loro stessa protezione, ci si trova dinanzi a un pericoloso scenario: quello in cui i diritti dei cittadini sono alla mercé di un solo organo, l’Esecutivo. Uno scenario che non sembra molto lontano dalla realtà quando si parla dell’Ungheria.

  • Come bilanciare la necessità di prendere decisioni in modo rapido da parte di chi detiene il potere in una situazione di emergenza con l’esigenza di controllare la legalità del suo operato?
  • Quali strumenti, nel concreto, potrebbe mettere in atto l’Unione Europea per tutelare i diritti umani, rispettando il principio di sovranità?

Letture suggerite

IUS In Itinere, “Stato d’emergenza” e Costituzione

POLITICO, Von der Leyen warns on emergency coronavirus measures after Orbán move

One comment

  1. Pingback: Press Freedom in Europe: Only a Fairytale? - The New Global Order

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 e Stato di Dirit…

by The New Global Order time to read: 4 min
1