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Amnesty International ha lanciato recentemente una nuova campagna: #iolochiedo. Attraverso questa campagna, la ONG chiede al Ministro della Giustizia di aggiornare l’articolo 609-bis del codice penale per inserire il concetto di consenso e adottare quindi nel proprio ordinamento interno gli standard internazionali.
Infatti, l’Italia ha ratificato, con la legge 27 giugno 2013 n. 77, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche nota come Convenzione di Istanbul. All’articolo 3 la Convenzione fornisce una definizione di diversi termini ed espressioni, tra cui “violenza contro le donne”, intesa come “violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne” che può avere luogo come danno o sofferenza “di natura fisica, sessuale, psicologica o economica”. Sempre nella Convenzione, all’articolo 36, para.1, la violenza sessuale, stupro compreso, è definita come atto sessuale o altri atti di natura sessuale compiuti senza il consenso della vittima; al para.2, la normativa sancisce che:
“Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.”
Il Global Database sulla violenza contro le donne di UN Women inserisce l’Italia al 16° posto nel Gender Inequality Index (indice tridimensionale che tiene conto della salute riproduttiva, empowerment femminile e mercato del lavoro; posizione che indica la prossimità verso i vertici e quindi il tendere dell’Italia verso lo zero nella disparità di genere); l’European Institute for Gender Equality nota un miglioramento dell’Italia nel raggiungimento dell’uguaglianza di genere, segnando nel Gender Equality Index un punteggio pari 63.0 su 100, discostandosi di solo 4.4 dalla media europea.
Eppure, come Amnesty International ha sottolineato nella sua campagna, l’Italia fallisce nell’aggiornare il suo codice penale: l’articolo 609-bis si limita a definire l’illecito come atto imposto “con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”, mentre la Convenzione di Istanbul all’articolo 4, para.2, sancisce che le Parti debbano adottare senza indugio misure legislative che possano prevenire la discriminazione nei confronti delle donne.
Perché è importante il concetto di consenso?
Secondo l’ISTAT, il 21% delle 16-70enni (4 milioni 520 mila) ha subito violenza sessuale; il 5,4% (1 milione 157 mila) forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). E soprattutto, considerando che “gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner”, diventa rilevante il concetto di consenso.
Sempre in accordo al report ISTAT pubblicato il 25 novembre 2019, giorno in cui ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in riferimento al periodo 2018, il 39,3% della popolazione ritiene che la donna possa sottrarsi, se vuole, a un rapporto sessuale.
“Anche la percentuale di chi pensa che le donne possano provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire è elevata (23,9%). Il 15,1%, inoltre, è dell’opinione che una donna che subisce violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l’effetto di droghe sia almeno in parte responsabile.”
Come Amnesty International afferma nel sito della loro campagna, l’introduzione del consenso nel codice penale non significa che l’imputato dovrà dimostrare la propria innocenza poiché vige il principio “in dubio pro reo” (il dubbio va a vantaggio dell’accusato).
In conclusione, il requisito di consenso si potrebbe applicare ai casi di “stupro coniugale“, non ancora riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano, o casi in cui la vittima subisca l’effetto freezing, ossia quella reazione di immobilizzazione di fronte a situazioni di forte shock o trauma.
Senz’altro l’importanza risiede nel fatto che
“L’espressione del consenso non è la firma di un contratto, è la comunicazione di una volontà, è assicurarsi che in tutti i momenti del rapporto esista la reciproca voglia di stare insieme.”
- Come potrebbe influire il concetto di consenso nel dibattito dell’ uguaglianza di genere?
- L’introduzione del requisito del consenso potrebbe influenzare la percezione dei rapporti?
- Si potrebbe sensibilizzare alla nuova tematica senza aggiornare l’articolo 609-bis? Se sì, come? E quali resistenze si riscontrerebbero nel dibattito sfera privata/sfera pubblica?
Letture suggerite
European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index: Italy
United Nations Women, Global Database on Violence against Women: Italyc